Che differenza c’è tra apprendimento formale, non formale e informale?

L’apprendimento formale è quello che avviene all’interno dei contesti istituzionali come scuole e università e istituzioni riconosciute come tali a diversi livelli (regionale ad esempio) e in diversi settori (ordini professionali ad esempio). Si riferisce ai percorsi formali dell’educazione.

L’apprendimento non formale avviene in contesti professionali che propongono corsi, seminari, workshop formativi specifici: un esempio possono essere i corsi di formazione in presenza, a distanza e on demand di Biblionova.

L’apprendimento informale si riferisce a tutte le competenze e capacità che si sviluppano nei più vari contesti senza alcun tipo di finalizzazione ex ante: attività di studio e ricerca, attività lavorativa, viaggi di studio, convegni, pubblicazioni.

 

Che cos’è un credito formativo?

All’interno della costruzione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente (Lifelong Learning), il Credito Formativo è un’unità di riferimento utile a comporre il quadro del percorso formativo del singolo individuo. Si tratta, secondo la definizione Isfol, di “un valore assegnabile a un segmento di formazione (modulo didattico, annualità accademica, ecc.) o a un’esperienza individuale (lavorativa, di volontariato, ecc.) riconoscibile nell’ambito del percorso di formazione come competenza acquisita”. Affinché il credito assuma significato, è necessario che sia stato formalizzato un accordo tra le istituzioni che presiedono i diversi sottosistemi ovvero che sia attivo un sistema di certificazione a livello regionale, locale, nazionale e internazionale. Tale sistema di certificazione formalizzato da accordi tra le diverse istituzioni costituisce un prerequisito essenziale ai fini del riconoscimento dei crediti.

 

Come si calcola un credito formativo?

Per quanto riguarda i titoli accademici si applica l’European Credit Transfer and Accumulation System che riconosce 1 CFU (Credito Formativo Universitario) pari a 25 ore di lavoro nell’apprendimento formale.

Per quanto riguarda l’apprendimento non formale (corsi di Biblionova) si fa riferimento allo European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), cioè il sistema europeo di crediti per la formazione professionale, istituito con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del giugno 2009. In questo sistema, un Credito Formativo (CF) equivale a 25-30 ore di impegno. Ad esempio, un corso di formazione professionale di 15 ore, equivale a 0,5 Crediti Formativi.

 

Che cos’è un CFU e chi può rilasciarli?

Il Credito Formativo Universitario (CFU) è lo strumento utilizzato per misurare la quantità di lavoro che serve per l’apprendimento nei percorsi universitari. Convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipendentemente se questo sia svolto come studio personale o come frequenza a laboratori e lezioni).

E’ possibile acquisirli esclusivamente presso il sistema universitario e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica). Non è possibile acquisirli presso enti esterni, neppure se in convenzione.

 

Chi rilascia certificazioni sulle competenze acquisite attraverso accumulo di crediti durante percorsi di apprendimento non formale e informale?

I professionisti appartenenti a ordini professionali e ad associazioni di categoria sono spesso interessati al processo di validazione delle competenze acquisite attraverso percorsi di formazione non formali e informali. In tal senso, ogni ordine e/o associazione organizza la validazione delle competenze in maniera autonoma, in quanto tale validazione è esclusivamente legata alla permanenza del professionista all’interno della vita associativa e ordinistica. In tal senso facendo riferimento alla propria associazione o ordine professionale (per le professioni che lo prevedono), si sceglieranno corsi di aggiornamento e formazione conformi alle linee guida dell’ordine o dell’associazione.

Un altro obiettivo relativo alla validazione può essere quello di farsi riconoscere un titolo di studio o un insieme di competenze relative a una determinata professione a fini curriculari. In questo senso si fa riferimento agli enti titolati e titolari al processo di riconoscimento.

Gli enti pubblici titolati al processo di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite (tramite l’accumulo di crediti formativi) sono Scuole, Università, Camere di Commercio, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e soggetti pubblici e privati autorizzati dall’ente pubblico titolare. Gli enti pubblici titolari per la validazione delle competenze sono l’Amministrazione Pubblica, le Regioni e le province autonome Trento e Bolzano, il Ministero del Lavoro, il MIUR, il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Cosa sono le competenze?

La strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la crescita economica e dell’occupazione al fine di migliorare l’ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e professionale.

All’interno del Quadro Europeo delle Qualifiche, le competenze sono definite dal D.lgs. 13/2013 come: “comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale”.

 

Quali sono le aree tematiche che afferiscono alle professioni di operatore culturale?

Nel comparto culturale opera una serie di professionisti che negli ultimi anni sono stati riconosciuti all’interno della categoria “professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione” o professioni non organizzate con la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Tali sono riconosciute, ad esempio, le professioni del bibliotecario, dell’archivista, del docente e del formatore.

A seguito della emanazione della legge 4 del 2013, si sono poi sviluppati percorsi regolamentari in merito alle aree di competenze che caratterizzano le diverse professioni nel loro percorso di apprendimento permanente. Le associazioni delle diverse categorie sono protagoniste di tavoli di concertazione con i ministeri di riferimento al fine di individuare le caratteristiche che permettano al singolo professionista di associarsi. Per ciò che riguarda i bibliotecari e gli archivisti tali aree tematiche sono state individuate nelle Norme UNI rispettivamente 11535 (per i bibliotecari) e 11536 (per gli archivisti) pubblicate nel 2014 che definiscono i requisiti di conoscenze e competenze di questi professionisti.

 

Cosa sono e a cosa corrispondono gli EQF?

Il sistema EQF è il Quadro Europeo delle Qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente. Si tratta di uno schema di riferimento per tradurre livelli di qualifiche e di apprendimento dei diversi paesi in un sistema uniforme a livello europeo. Il quadro si applica a tutte le qualifiche, da quelle ottenute in un percorso scolastico obbligatorio, ai livelli più alti di istruzione e formazione professionale. Il nucleo dell’EQF è costituito da una griglia di 8 livelli che descrivono conoscenze/abilità acquisite da chi apprende (learning outcomes), indipendentemente dal sistema che le certifica. I requisiti di competenze, abilità e conoscenze del bibliotecario e dell’archivista si collocano ai livelli 6 o 7 nel quadro dell’EQF. Tali livelli sono così definiti.

livello 6 I risultati dell’apprendimento relativi al livello 6 sono Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi
livello 7 I risultati dell’apprendimento relativi al livello 7 sono Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca; consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all’interfaccia tra ambiti diversi

Fonte https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf

 

 

 

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